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Guida al Lisbon Treaty: la Commissione PDF Stampa E-mail
Scritto da Donato Altobelli   
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La Commissione è l’esecutivo dell’Unione Europea: ciò ne significa che esso è l’organo più influente, quello che esercita l’iniziativa legislativa. Essa è composta da un Commissario per ogni Stato,  che assume la carica per cinque anni e svolge le sua funzioni in modo indipendente dal paese di appartenenza, e non può assumere altre cariche politiche. La nomina del Presidente spetta al Consiglio dell’Unione Europea, ed è lui a nominare i Commissari. Poi tutta la Commissione deve esser sottoposta all’approvazione del Parlamento Europeo.
Se il Trattato di Lisbona entrerà in vigore, a partire dal 2014 essa sarà composta da un numero di membri pari ai due terzi degli Stati facenti parte dell’Unione, salvo diversa delibera del Consiglio Europeo adottata all’unanimità. Il sistema di scelta dei membri dovrà rispettare una rotazione “assolutamente paritaria”. I Commissari sono responsabili di fronte al Presidente della Commissione, che può chiederne le dimissioni, e la Commissione potrà essere sfiduciata dal Parlamento, il che introduce un importantissimo strumento di democraticità.
Da ricordare infine che la Commissione viene nominata dopo le elezioni Europee, e la nuova dovrà esser formata entro la fine di quest’anno. Nel caso che il Trattato di Lisbona venga bocciato, in base al diritto vigente ed a causa dell’allargamento, il numero dei commissari verrà comunque diminuito.




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