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Guida al Lisbon Treaty: la politica estera e di difesa |
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Scritto da Donato Altobelli
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Una delle più importanti novità del Trattato di Lisbona è quella dell’istituzione di un Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, risultante dal compromesso fra quegli Stati che avrebbero voluto un vero e proprio ministro degli esteri europeo, e quelli che non ne volevano sentire parlare. Qualora il trattato venisse approvato, esso sarà eletto a maggioranza qualificata dal Consiglio Europeo, d’accordo con il Presidente della Commissione, ed al Consiglio è rimesso il potere di porre fine al suo mandato tramite la medesima procedura. Egli dovrà presiedere il “Consiglio affari esteri”, sarà uno dei vice presidenti della Commissione e, come tale, soggetto al voto di approvazione e di censura del Parlamento, con il quale dovrà comunicare costantemente. Il suo compito sarà quello di mandatario dell’Unione nelle materie di politica estera per le quali è competente: una funzione fondamentale. Infatti questa figura, nelle intenzioni del legislatore europeo, dovrebbe permettere di armonizzare e rendere coerente l’azione dell’Unione Europea, tanto nei confronti di altri Stati che delle altre organizzazione internazionali, mentre finora abbiamo visto come i singoli membri dell’Unione abbiano sempre continuato ad agire seguendo logiche nazionali, rendendo una chimera qualsiasi peso politico dell’Europa in campo diplomatico. A tal fine sembrano addirittura riduttive le norme riguardante la definizione della politica estera, per la quale continuerà generalmente a valere la regola dell’unanimità nella sua definizione in seno al Consiglio e al Consiglio Europeo. Inoltre l’Agenzia Europea per la difesa, istituita per coordinare le politiche di difesa dell’Unione, avrà carattere esclusivamente facoltativo. Le norme che prevedono la collaborazione militare di ogni Stato prevedono che questa sarà proporzionata alle rispettive capacità, ed è esplicitamente previsto che le azioni richieste ad ogni Stato dovranno essere rispettose delle norme costituzionali di ogni membro: ciò significa, ad esempio, che non pregiudicano assolutamente la neutralità degli Stati come Irlanda o Austria, o che non possono coinvolgere paesi come l’Italia in nessun tipo di guerra. Inutile aggiungere che vengono costantemente richiamate le disposizioni delle Nazioni Unite, rispetto alla quale qualsiasi progetto militare Europeo agirebbe come organo ausiliario.
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